Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26019 - pubb. 12/10/2021

Sulla commissione per estinzione anticipata del finanziamento ed usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi

Tribunale Benevento, 08 Ottobre 2021. Est. Cuoco.


Commissione per estinzione anticipata del finanziamento – TAEG – Usurarietà degli interessi moratori – Inefficacia della clausola relativa



Anche la commissione prevista per l’estinzione anticipata del finanziamento deve essere calcolata all’interno del TAEG ai fini della valutazione di usurarietà del contratto.

Il TAEG deve ricomprendere ogni voce di costo, ogni “promessa di somma” dovuta in relazione al contratto concluso. Il parametro di comparazione, TAEGM, in applicazione del principio di simmetria, deve essere conseguentemente adeguato, in relazione alla singola voce non ricompresa in esso, con un incremento “pari al tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario” per la singola voce.

La pattuizione relativa alla facoltà di estinzione anticipata se supera, nella sua attualizzazione, il TAEGM, ha carattere usurario.

La valutazione di usurarietà deve rimanere confinata all’interno della clausola la cui pattuizione economica supera il tasso soglia: una volta che il giudice di merito ha riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace, mentre continuano ed essere valide ed efficace tutte le altre pattuizioni non affette dalla rilevata usurarietà. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Ugo Campese



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