Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25964 - pubb. 30/09/2021

Responsabilità degli amministratori, azione proposta in sede civile e penale e trasferimento nel processo penale dell’azione civile

Tribunale Torino, 26 Marzo 2021. Pres. Ratti. Est. Di Capua.


Responsabilità degli amministratori di società di capitali - Azione proposta in sede civile e penale - Trasferimento nel processo penale dell’azione civile - Estinzione del giudizio civile - Presupposti



Per effetto dell’art. 75, comma 1, c.p.p., in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell’azione civile precedentemente proposta nel caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi.

Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d’ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale.

Affinché sia dichiarata l’estinzione del giudizio civile, si richiede, da una parte, che la costituzione di parte civile nel processo sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione di tale processo e che, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale e, dall’altra parte, che vi sia coincidenza delle azioni con riferimento agli elementi essenziali delle medesime, ossia le parti, la causa petendi e il petitum.

[Nel caso di specie, è stata ravvisata la sussistenza dei predetti presupposti, atteso che:
- il FALLIMENTO attore si è costituito parte civile nel processo penale in epoca successiva all’instaurazione del presente processo civile ed allo stato attuale persiste pacificamente la situazione di litispendenza;
- quanto alle parti, il FALLIMENTO attore è la parte attrice nel giudizio civile ed è il soggetto che si è costituito parte civile nel processo penale, mentre i convenuti sono le parti convenute nel presente giudizio e le persone fisiche imputate del processo penale;
- quanto alla causa petendi, si è ravvisata coincidenza tra le allegazioni in fatto e le contestazioni formulate dal FALLIMENTO attore nell’atto di citazione e le allegazioni in fatto e le contestazioni formulate nell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale pendente;
- infine, relativamente al petitum, il FALLIMENTO attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei “danni patrimoniali” sia nel presente giudizio civile sia nel processo penale, nel quale ha chiesto altresì il risarcimento dei “danni non patrimoniali”; dunque, la richiesta risarcitoria formulata in sede penale è stata più ampia rispetto a quella avanzata in sede civile, in quanto comprende, oltre ai danni patrimoniali, già oggetto dell’azione civile nella presente causa, anche quelli non patrimoniali.
Pertanto, tenuto conto dei predetti rilievi, è stato respinto il reclamo proposto dal FALLIMENTO attore avverso l’Ordinanza pronunciata dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella parte in cui ha dichiarato l’estinzione del processo nei rapporti tra il FALLIMENTO attore e le parti convenute, ai sensi dell’art. 75, comma 1, c.p.p.).] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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