Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25868 - pubb. 04/01/2021
Opposizioni all'esecuzione in materia di usura
Tribunale Bari, 04 Dicembre 2020. Pres. Ruffino. Est. Cutolo.
Espropriazione immobiliare - Sospensione dell'esecuzione - Opposizione all'esecuzione - Fase Sommaria - Mutuo - Titolo esecutivo
Negli incidenti cautelari esecutivi ex art. 615, co. 2, c.p.c. basati sulla asserità usurarietà del mutuo fondiario posto a fondamento dell’azione esecutiva, a fini sospensivi non è sufficiente dimostrare la natura usuraria del negozio, dovendo essere esaminato in concreto il profilo della (in)esigibilità del credito portato dal mutuo azionato.
A seguito di Cass., SS.UU., 18/09/2020, n. 19597, arresto nomofilattico che ha stabilito, in materia, la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, l’onere probatorio gravante sul mutuatario al fine di dimostrare l’inesistenza del titolo esecutivo (per difetto di una situazione debitoria in capo a sè al momento della notifica del precetto) risulta “quantitativamente” più gravoso: per conseguire la sospensione della procedura per inesigibilità del credito, il ricorrente che invoca la natura usuraria del negozio (e sul quale incombe anche l’onere di allegare il tasso-soglia applicabile al mutuo sulla base delle indicazioni fornite in motivazione dalle SS.UU.) non può (più) limitarsi a considerare la sola sorte capitale, ma deve dimostrare l’idoneità delle somme versate a coprire la debitoria maturata, alla data di notifica dell’intimazione, non solo per il capitale scaduto, ma anche per gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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