Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25867 - pubb. 30/12/2020
Impugnazione degli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita e limiti del ricorso al collegio
Tribunale Napoli, 30 Novembre 2020. Pres. Cacace. Est. Colandrea.
Espropriazione immobiliare - Vendita
In tema di impugnazione degli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita nominato ex art. 591-bis c.p.c., il reclamo al Collegio avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia deciso sul ricorso contro un atto del professionista ai sensi dell’591-ter c.p.c. è inammissibile od improcedibile qualora il giudice abbia posto in essere l’atto successivo previsto nella sequenza procedimentale di legge, atteso che – trattandosi del controllo su d’una attività meramente ordinatoria – la decisione del Collegio non potrebbe incidere direttamente né sull’attività posta in essere dal professionista delegato (in quanto oramai assorbita dallo sviluppo successivo del procedimento), né sull’atto successivo del giudice dell’esecuzione (in quanto soggetto ad autonoma e necessaria impugnazione con lo strumento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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