Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25853 - pubb. 09/09/2021
Conto corrente bancario e onere della prova
Tribunale Roma, 29 Luglio 2021. Est. Martucci.
Decreto ingiuntivo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della prova del credito – Carenza di prova documentale – Accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo
Ai fini dell’accertamento della pretesa creditoria dell’opposta, deve aversi riguardo all’intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al r ricorso monitorio.
Nella specie i documenti versati in atti dall’ingiungente pur essendo stati ritenuti idonei all’emissione del decreto ingiuntivo, non sono sufficienti a suffragare la pretesa creditoria in sede di opposizione. Sono, infatti, stati prodotti soltanto il contratto di conto corrente le cui condizioni generali sono parzialmente illeggibili, nonché l’estratto conto ex art. 50 D.lgs n.385/1993 solo per alcuni anni, il che ha reso impossibile la ricostruzione del rapporto. (Massimo Campanella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Massimo Campanella
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