Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25787 - pubb. 06/08/2021
Liquidazione del patrimonio: in caso di morte del sovraindebitato si applica in via analogica l'art 12 L.F.?
Tribunale Livorno, 19 Luglio 2021. Est. Pastorelli.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Morte del debitore – Applicazione dell’art. 12 L.F.
Alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel caso di morte del sovraindebitato, si deve applicare in via analogica la disciplina prevista dall'art 12 della legge fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Osserva:
la legge 3/2012 non disciplina espressamente l'ipotesi della morte del sovraindebitato così che si pone la questione attinente alla individuazione della disciplina applicare al caso de quo.
Deve essere evidenziato che, al contrario, il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ancora non entrato in vigore ma che già fa parte dell'ordinamento, contempla l'ipotesi di morte del sovraindebitato: il 5° comma dell'art. 270 del CCII, rubricato Apertura della liquidazione controllata, stabilisce che “(*) per i casi non regolati dal presente comma si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”.
L'art. 35 del CCII, contenuto all'interno del titolo III, rubricato Morte del debitore, prevede che “Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario. Se ci sono più eredi la procedura prosegue con quello che è designato rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato”.
Inoltre, l'art. 36 del CCII, rubricato Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva, stabilisce che “Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile e nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 del codice civile”.
Tale disciplina sostanzialmente riprende la disciplina attualmente in vigore relativa alla procedura fallimentare contenuta nell'art 12 l.f. secondo la quale:” Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. “
Ritiene il Tribunale che a legislazione vigente alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel caso di morte del sovraindebitato, debba applicarsi, in via analogica, la disciplina prevista per la procedura maggiore regolata dall'art 12 della legge fallimentare.
Del resto tale disciplina sarà quella applicabile a partire dalla entrata in vigore del codice della crisi che deve ritenersi che nella materia de qua abbia fatto una ricognizione della disciplina vigente applicandosi in caso di lacune alla disciplina del sovraindebitamento le norme del fallimento, in quanto compatibili, trattandosi comunque di procedure concorsuali rette dalla eadem ratio.
Nel caso di specie ha riferito il liquidatore che i delati alla eredità del sovraindebitato e cioè la moglie e la figlia non intendono accettare l'eredità del de cuius come emerge dalla pec inviata al dott. M. dal legale del defunto sovraindebitato (Allegato nr.3) e che il sovraindebitato A.B. ha delati alla sua eredità di grado successivo.
Si ha pertanto nel caso di specie una situazione di giacenza delle eredità di A.B., non avendo allo stato rinunciato tutti i possibili delati alla sua eredità, che comporta la applicazione della disciplina di cui all'ultimo co. dell'art 12 della legge fallimentare.
P.Q.M.
Letto ed applicato analogicamente l'art 12 della legge fallimentare invita ogni interessato ed il liquidatore dott. A. M. a far nominare il curatore dell'eredità giacente di A.B. nelle forme prevista dall'art 528 c.c.
Depositato in cancelleria il 19 luglio 2021.