Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25775 - pubb. 04/08/2021
Ammissibilità delle insinuazioni tardive nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3-2012
Tribunale Piacenza, 07 Aprile 2021. Est. Fazio.
Sovraindebitamento – Procedimento di liquidazione del patrimonio – Disciplina della legge fallimentare – Applicabilità
Sovraindebitamento – Procedimento di liquidazione del patrimonio – Domande di ammissione al passivo tardive – Ammissibilità
La disciplina della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter ss. L. 3/2012, in quanto avente carattere spiccatamente liquidatorio, è modellata su quella del fallimento, che trova pertanto applicazione in via analogica per quanto non espressamente disposto dalla L. 3/2012.
Non può ritenersi che il silenzio del legislatore sia significativo della volontà di escludere l’ammissibilità stessa delle domande tardive, che costituirebbe un unicum nel panorama del diritto concorsuale e che – in conseguenza dell’effetto esdebitatorio cui tende la procedura predetta – appare implicare un effetto di perenzione del credito poco compatibile con il vigente ordinamento, risolvendosi in un trattamento eccessivamente rigoroso rispetto alle altre procedure concorsuali e senza una apprezzabile giustificazione sul piano logico-giuridico.
La domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 è ammissibile come tardiva se presentata entro l’anno dall’apertura della procedura e, oltre questo termine, solo a condizione che il creditore dimostri la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda, ex art. 101 L.Fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale