Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25694 - pubb. 20/07/2021
Leasing finanziario: presupposti della risoluzione ante legge 127/2017 e mediazione obbligatoria
Tribunale Lucca, 08 Luglio 2021. Est. Niro.
Contratto di leasing finanziario - Non sottoposizione a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010
Contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione sono precedenti alla entrata in vigore della legge 124/2017 - Validità della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo
Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo - Causa concreta del contratto - Onere della prova della natura traslativa del leasing
Il contratto di leasing finanziario non è soggetto a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, in quanto non è ricompreso nell’ambito dei “contratti finanziari” menzionati dall’art. 5.
Per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore sono precedenti all’entrata in vigore della legge 124/2017 rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, al quale ultimo deve applicarsi in via analogica la disciplina di cui all’art. 1526 c.c..
Tale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda la causa concreta del contratto, posto che nel leasing di godimento si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, di regola coincidente con la durata del rapporto, e nel leasing traslativo, viceversa, si intende realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto. E’ onere dell’utilizzatore provare la natura traslativa del leasing. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale