Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25640 - pubb. 10/07/2021

L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva integra un illecito del soggetto finanziatore

Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 2021, n. 18610. Pres. Genovese. Est. Nazzicone.


Concessione abusiva di credito - Violazione dei doveri dell’operatore bancario - Diligenza professionale



L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in  quanto effettuata ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà  economica-finanziaria  ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa.

Nondimeno, l’erogazione del credito, che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in stato di crisi, ad esempio, in presenza della perdita del capitale sociale ed in mancanza di concrete prospettive di superamento, della crisi stessa, può integrare anche l’illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, prevista a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto, impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell’art 1173 c.c. (Cass. 30 giugno 2021 n. 18610). (Monica Mandico) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico



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