Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25603 - pubb. 09/04/2020
Criterio risolutivo del conflitto con il pignoramento insistente sul medesimo bene
Tribunale Torre Annunziata, 09 Marzo 2020. Est. Di Martino.
Espropriazione immobiliare
Considerato che la estensione ai reati tributari di cui agli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) dell’art. 240- bis c.p. e, quindi, per quanto concerne i rapporti con le procedure esecutive pendenti, dell’art. 55, d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) opera, ai sensi dell’art. 39, comma 1-bis, d.l. n. 124 del 2019, conv. con modifiche in l. n. 157 del 2019, solo relativamente alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della menzionata legge di conversione (25.12.2019), per le condotte antecedenti a tale data, il conflitto tra il sequestro (disposto in relazione a tali reati) ed il pignoramento insistenti sul medesimo bene va risolto alla stregua dei principi generali e, quindi, in base all’ordo temporalis delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Pertanto, se l’iscrizione ipotecaria in favore del creditore procedente è anteriore alla trascrizione del provvedimento di sequestro la procedura esecutiva può avere ulteriore corso, con l’accorgimento della adeguata pubblicizzazione della pendenza di misure penali reali in relazione agli immobili staggiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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