Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25602 - pubb. 09/04/2020

Concorrenza tra sequestri penali e procedure esecutive insistenti sul medesimo bene

Tribunale Torre Annunziata, 09 Marzo 2020. Est. Di Martino.


Espropriazione immobiliare



Premesso che il legislatore ha dettato una disciplina espressa volta a regolare la concorrenza tra sequestri penali e procedure esecutive insistenti sul medesimo bene con esclusivo riguardo ai sequestri funzionali alla confisca antimafia ed a quelli cui si applica in via di estensione la disciplina per quelli dettata (v. art. 240-bis c.p., olim art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992), ossia l’art. 55, d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), va rilevato che il d.l. n. 124 del 2019, conv. con modifiche in l. n. 157 del 2019, ha inasprito il trattamento previsto per i reati di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), prevedendo che, anche per questi ultimi, trovi applicazione il citato art. 55, Codice antimafia.
Tuttavia, l’art. 39, comma 1-bis, del citato d.l. n. 124/2019, conv. con modifiche in l. n. 157 del 2019, prevede che la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. (e quindi l’art. 55, Codice antimafia) non trova applicazione con riferimento alle condotte criminose ex art. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000 poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (25.12.2019). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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