Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25501 - pubb. 22/04/2019
Deducibilità della prescrizione e possibilità di farla valere in via d'azione
Tribunale Napoli, 22 Marzo 2019. Est. Di Lonardo.
Riscossione coattiva - Ruolo
La tesi per cui la prescrizione può essere dedotta solo in via di eccezione, con conseguente esclusione della possibilità di farla valere in via di azione, va disattesa, in quanto l’agire per eccezione altro non è se non un diverso modo di esercizio del medesimo diritto che il singolo ben può far valere per via di azione, sempre che sia accertata la reale sussistenza di un interesse ad agire. A questa ricostruzione non osta il disposto di cui all’art. 2938 c.c. secondo cui “il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”, in quanto la non rilevabilità d’ufficio da parte del Giudice della prescrizione non implica l’inammissibilità di un’azione in giudizio volta ad accertare il medesimo effetto, laddove l’art. 2939 c.c. nel prevedere che “la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere” sembra ribadire che comunque non vi è alcun ostacolo a far valere la suddetta causa di estinzione del diritto, da chiunque abbia un interesse concreto ed attuale. In altre parole, ciò che rileva non è l’astratta ammissibilità di far valere in via d’azione l’eccezione di prescrizione, ma l’esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire da parte del debitore; per il che deve così concludersi: il fatto che l’estratto di ruolo attesti la permanente volontà dell’agente della riscossione di considerare quella cartella utile premessa per la futura azione esecutiva, legittima un’azione di accertamento negativo, basata su fatti estintivi successivi, quali l’intervenuta prescrizione del credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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