Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25484 - pubb. 17/06/2021
Prestito contro cessione del quinto e superamento del limite d’usura determinato dal costo per il premio di assicurazione vita
Tribunale Torino, 13 Maggio 2021. Est. Astuni.
Prestito contro cessione del quinto - Superamento del limite d’usura determinato dal costo per il premio di assicurazione vita
La causa verte sul conflitto tra il criterio previsto dalla legge per la verifica del costo del contratto (art. 644 co. 4 c.p.) e il criterio utilizzato da Ministero e Banca d’Italia per rilevare il costo medio del credito nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto, consistente nell’escludere (fino al 2009) dal paniere dei costi il premio di polizza, seppur certamente inerente all’erogazione del credito.
Quest’antinomia non può che sciogliersi in favore del criterio di legge, seguendo le direttive dell’importante pronuncia di Cass. 5.4.2017 n. 8806, che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume “per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia”. Non esiste alcun motivo per disattendere la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”. Resta implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com’è evidente, che l’interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
Il valore dell’omogeneità, ripresa da Cass. sez. un. 20.6.2018 n. 16303, è stato da ultimo ribadito da Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, che ha confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria”, per “l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”. L’omogeneità richiesta da questa sentenza non è tuttavia assoluta, come segnala la stessa scelta di parole (“un certo grado di omogeneità”). Nel condivisibile ragionamento delle Sezioni Unite n. 19597, “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio “così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato”. In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati. (Roberto Marcelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli
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