Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25457 - pubb. 15/06/2018

Applicazione della sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. nell'ambito della divisione endoesecutiva

Tribunale Oristano, 15 Maggio 2018. Est. Savona.


Espropriazione di beni indivisi - Sospensione dell'esecuzione



Nell’ambito della divisione endoesecutiva non è applicabile la sospensione del giudizio ad istanza di parte, ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c., non essendo tale disposizione, propria del processo esecutivo, compatibile con il giudizio divisorio, il quale, pur essendo funzionalmente correlato al processo esecutivo, mantiene comunque la propria autonomia soggettiva ed oggettiva di giudizio di cognizione, in particolare sotto il profilo della disciplina processuale; nel caso di specie deve invece trovare applicazione la sospensione ex art. 296 c.p.c., propria del processo di cognizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale Ordinario di Oristano

Il Giudice Istruttore

 

letti gli atti del giudizio r.g.n. 1148 /2017;

vista l’istanza depositata in data 9.5.2018 dall’attore, Banco di Sardegna s.p.a., volta alla sospensione delle vendite, già fissate per il 16.5.2018;

premesso che il presente giudizio di divisione ha natura endoesecutiva, in quanto introdotto ai sensi dell’art. 601 c.p.c.;

visto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del giudizio di divisione endoesecutiva e al suo rapporto con la procedura esecutiva su cui si innesta: “In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza - originaria o sopravvenuta - non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113, terzo comma, cod. civ.”;

visto l’art. 788 c.p.c., a tenore del quale “Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’art. 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti”;

ritenuto, pertanto, che il giudizio di divisione endoesecutiva sia sì funzionalmente correlato al giudizio esecutivo, ma mantenga la propria autonomia soggettiva ed oggettiva, in particolare sotto il profilo della disciplina processuale;

ritenuto, in altri termini, che non sia possibile trasfondere tout court il rito del giudizio esecutivo in quello divisorio, dovendosi valutare distintamente la compatibilità di ciascuna disposizione in materia di processo esecutivo con il giudizio divisorio;

rilevato che, nel caso di specie, viene in questione l’applicabilità al giudizio divisorio delle disposizioni relative alla sospensione del giudizio ad istanza di parte, cioè delle disposizioni di cui all’art. 624 bis c.p.c., specifico per le procedure esecutive, oppure della sospensione del giudizio di cognizione ex art. 296 c.p.c.;

ritenuto che la disposizione di cui all’art. 624 bis c.p.c. non sia applicabile al caso di specie, considerata:

- la già evidenziata generale autonomia oggettiva e soggettiva del giudizio di divisione rispetto a quello esecutivo su cui si innesta;

- il richiamo operato dall’art. 788 c.p.c. alle sole disposizioni della fase di vendita (senza incanto) del giudizio esecutivo;

- la circostanza che l’art. 624 bis c.p.c. preveda la sospensione del processo esecutivo, laddove questo, tuttavia, è già sospeso ex art. 601 c.p.c.;

- la presenza, nel giudizio divisionale, di soggetti differenti rispetto a quelli che devono essere sentiti ai fini della sospensione ex art. 624 bis c.p.c.: mentre, infatti, ai fini della sospensione ai sensi della disposizione testè citata, devono essere sentiti anche i debitori, nel giudizio di divisione sono presenti anche i comproprietari non esecutati;

ritenuto, pertanto, che non sia applicabile in sede di divisione endoesecutiva la disposizione di cui all’art. 624 bis c.p.c.; ritenuto, per contro, che debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 296 c.p.c., a tenore del quale “Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo";

osservato che l’attore (creditore) ha prospettato concrete possibilità di addivenire ad accordo transattivo con il debitore, onde scongiurare la divisione giudiziale;

ritenuto che sussistano giusti motivi per accordare la richiesta sospensione;

 

sospende

 

il presente giudizio per tre mesi decorrenti da data odierna;

 

fissa

 

l’udienza del 19.9.2018, ore 10:30, per la prosecuzione del giudizio.

Si comunichi alle parti costituite, al custode e al professionista delegato alla vendita, perché sospendano le rispettive attività.

Oristano, 15 maggio 2018

 

Il Giudice Istruttore

dott. Gaetano Savona