Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25456 - pubb. 10/06/2018
Criteri per determinare la durata della dilazione nell'ambito della conversione del pignoramento
Tribunale Oristano, 10 Maggio 2018. Est. Savona.
Espropriazione in genere - Pignoramento - Conversione e riduzione
Nell’ambito della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., ai fini della determinazione della durata della dilazione, deve tenersi conto dei seguenti elementi: a) l’entità del credito per il quale è incardinata l’esecuzione, da valutarsi sia in termini assoluti che in relazione alla capacità di pagamento dei debitori, desumibile dalle condizioni economiche e personali dei debitori; b) l’esistenza di specifiche esigenze di celere rientro del creditore, ove allegate.
La genesi del credito – e nello specifico la circostanza che esso derivi anche da condanna della debitrice, all’esito di due gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. – non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione della durata della rateizzazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20.4.2018;
letti gli atti della procedura esecutiva in epigrafe;
vista l’istanza di conversione del pignoramento, proposta in data 23.3.2018 dai debitori esecutati, Tizia e Caio;
ritenuta la tempestività dell’istanza, in quanto depositata in data antecedente all’udienza di vendita;
vista la nota dei crediti e delle spese, depositata dalla creditrice procedente, Mevia, in data 19.4.2018, per l’importo complessivo di 16.665,13 euro, comprensiva di spese di procedura e legali;
rilevato che i debitori non hanno contestato la precisazione del credito e le spese legali, ma hanno domandato la rateizzazione del pagamento del debito nel termine massimo di 36 rate mensili;
rilevato, al riguardo, che il creditore procedente ha domandato che il pagamento venga rateizzato in termine più breve, evidenziando che il credito deriva anche da condanna della debitrice, all’esito di due gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c.;
ritenuto che la genesi del credito, ai fini della determinazione della durata della rateizzazione, sia irrilevante;
ritenuto, peraltro, che la lite temeraria abbia già ricevuto la sua sanzione nella condanna ex art. 96, comma III, c.p.c., e, pertanto, non possa essere oggetto di ulteriore pronuncia, anche considerato che la debitrice ha proposto la definizione del presente giudizio secondo modalità conciliative (qual è, sostanzialmente, la domanda di conversione del pignoramento);
ritenuto, pertanto, ai fini della determinazione della durata della dilazione, che gli elementi di cui debba tenersi conto siano: a) l’entità del credito per il quale è incardinata l’esecuzione, da valutarsi sia in termini assoluti che in relazione alla capacità di pagamento dei debitori, desumibile dalle condizioni economiche e personali dei debitori; b) l’esistenza di specifiche esigenze di celere rientro del creditore, ove allegate;
osservato che il credito azionato è, in termini assoluti, di moderata entità, considerato che, ad avere riguardo agli scaglioni di valore della causa definiti dal legislatore per la determinazione degli onorari degli avvocati, si colloca in uno dei più bassi;
rilevato che la debitrice, Tizia, risulta (vedasi certificato allegato all’istanza di conversione del pignoramento del 23.3.2018) affetta da grave invalidità, riconducibile fra quelle di cui all’art. 3, comma III, legge 104/92 (che necessitano, pertanto, di assistenza);
vista la certificazione ISEE del 30.1.2018 relativa al nucleo familiare dei debitori (allegata all’istanza di conversione del pignoramento);
rilevato che il nucleo familiare dei debitori è costituito dai medesimi e da due figli appena maggiorenni e che il reddito complessivo familiare è pari a 25.981,00 euro;
ritenuto che l’entità del credito in rapporto alle condizioni personali e reddituali dei debitori sia di elevata consistenza;
rilevato che il creditore non ha allegato particolari esigenze di celerità nel recupero integrale del credito (fermo restando che in corso di procedura verrà disposta ogni sei mesi l’attribuzione delle somme versate mano a mano in favore del creditore);
ritenuto che, in considerazione delle circostanze sopra evidenziate, ricorrano giusti motivi per disporre la rateizzazione in 24 mensilità;
visto l’art. 495 c.p.c.
determina
in complessivi 16.665,13 euro i crediti per cui si procede, in favore del creditore procedente Mevia;
rilevato che il debitore, in sede di istanza di conversione, ha provveduto al versamento dell’importo di 3.000,00 euro, e che un quinto del debito complessivo è pari a 3.333,03 euro;
osservato, pertanto, che quanto già versato dal debitore esecutato è insufficiente a soddisfare il requisito di ammissione al beneficio della conversione, previsto dall’art. 495 c.p.c., in forza del quale l’ammissione al beneficio della conversione richiede il versamento di un quinto dell’importo del credito per il quale è eseguito il pignoramento, dei crediti intervenuti e delle spese della procedura;
ritenuto di dover disporre, ai fini dell’ammissione al beneficio della conversione del pignoramento, l’integrazione del versamento già effettuato;
ammette
la debitrice esecutata al beneficio della conversione del pignoramento a condizione che entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento provveda a versare l’integrazione del quinto del debito complessivo e, precisamente, 333,03 euro;
dispone
che il residuo debito di 13.332,10 euro sia versato, determinati gli interessi scalari, in 24 rate mensili di € 562,00 ciascuna, decorrenti dal mese di luglio 2018, da pagare entro il giorno cinque di ogni mese tramite bonifico presso il conto corrente Beta s.p.a., intestato alla procedura, così determinata la somma da sostituire ai beni pignorati.
Gli eventuali interessi maturati sulle somme versate nel conto corrente, in caso di esito negativo della conversione, verranno restituiti al debitore.
Si avvisa il debitore che l’omissione o il ritardo di oltre 15 gg. nel versamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della conversione e che in tal caso le somme versate faranno parte dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 495, comma 5, c.p.c.
Rinvia per verificare la regolarità dei versamenti e l’assegnazione delle somme già versate, all’udienza del 28.9.2018, ore 09:30 e ss., delegando la dott.ssa Rosaria Siotto per lo svolgimento dell’udienza e i provvedimenti relativi (in particolare, fissazione nuova udienza per verifica regolarità versamenti oppure dichiarazione di decadenza dal beneficio della conversione e rimessione atti al giudice titolare).
Si comunichi alle parti.
Oristano, 10 maggio 2018
Il Giudice dell’Esecuzione
Dott. Gaetano Savona