Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25436 - pubb. 10/06/2021
Legittimazione passiva della mandataria procuratrice nell’estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e assimilati
Giudice di Pace Perugia, 27 Agosto 2019. G. d. P. Liosi.
Legittimazione passiva della mandataria procuratrice – Sussistenza – Codice del consumo e concetto di professionista destinatario degli obblighi di legge – Buona fede delle parti nelle trattative ex artt. 1337 e 1338, c.c. – Concetto di Professionista e di Parte contrattuale – Non corrispondenza – Maggior ampiezza del concetto di Professionista – Art. 1381, c.c. – Irrilevanza della norma
Clausole vessatorie – Accertamento incidentale della nullità e della vessatorietà della clausola – Il significativo squilibrio di obblighi fra consumatore e professionista – Forma risarcitoria e non restitutoria della domanda svolta contro il professionista mandatario per procura
Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento – La prova liberatoria per il professionista – Specifiche trattative previste – Natura individuale e concreta della trattativa – Natura di requisito volitivo e non meramente intellettivo della trattativa – Approvazione della clausola mediante doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342, c.c. – Irrilevanza
Commisurazione del risarcimento alla somme indebitamente versate dal consumatore – Irrilevanza del soggetto che incassa le commissioni di intermediazione
Prescrizione decennale – Decorrenza della prescrizione – Rilevanza del momento della anticipata estinzione
In tema di anticipata estinzione di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e similari, la mandataria, quand’anche munita di formale procura, è legittimata passiva per la violazione degli obblighi di buona fede che il codice del consumo accolla al professionista in genere anziché soltanto alla parte tecnicamente e strettamente intesa agli effetti degli artt. 1337 e 1338, c.c.
Ciò che ne deriva in favore del consumatore è un diritto al risarcimento del danno causato dall’avere redatto con tanto di proprio logo ricognitivo e sottoposto, la mandataria procuratrice, al consumatore, un modulo contrattuale che prevede la ritenzione degli oneri recurring in caso di anticipata estinzione senza possibilità di trattativa in senso anche solo parzialmente contrario o mitigato nel quantum in senso favorevole al consumatore medesimo.
In tal caso, il danno si verifica al momento dell’estinzione anticipata nel corso del rapporto contrattuale per fatto imputabile alla procuratrice che redige il conteggio estintivo, e da tale momento decorre il termine di prescrizione che sarà pure decennale. (Nicola Mercatali) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Nicola Mercatali
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