Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25389 - pubb. 02/06/2021
Risparmio Postale e tutela dell’affidamento
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 04 Febbraio 2021. Est. Renata Russo.
Buoni Postali Fruttiferi collocati da Poste Italiane S.p.a. - Natura contrattuale del rapporto che nasce della sottoscrizione - Sussiste
Buoni postali fruttiferi “Q/P” - Interessi relativi agli ultimi dieci anni di vita del titolo - Prevalenza di quelli pattuiti rispetto a quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale emesso in data precedente alla loro sottoscrizione - Sussiste
Il rapporto che trae origine dalla sottoscrizione dei Buoni Postali Fruttiferi ed in base al quale Poste Italiane S.p.a. è obbligata a restituire il capitale e gli interessi maturati, ha natura contrattuale, fondamentalmente soggetto al regime di diritto privato. Pertanto nel caso in cui il risparmiatore agisca in Giudizio per ottenere il pagamento del capitale e degli interessi promessi all’atto della sottoscrizione, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo a Poste Italiane S.p.a..
Nel caso in cui il Decreto Ministeriale con cui sono stati modificati (in pejus) i tassi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi sia stato emesso in data antecedente a quella in cui è stato collocato il titolo, deve ritenersi che si sia ingenerato in capo al risparmiatore un legittimo affidamento sulla legittimità dei tassi di interesse riportati sul retro del Buono postale (nel caso di specie relativi agli ultimi dieci anni di vita del titolo) e tale affidamento merita tutela, come sancito dalla Cassazione,S.U.,con sentenza n.13979/2007. Infatti in questo caso, secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite,deve operarsi una distinzione tra l’ipotesi in cui i tassi vengono modificati successivamente la emissione del titolo, da quella in cui, viceversa, già al momento della sottoscrizione le condizioni economiche erano diverse da quelle prospettate nel titolo: nel primo caso è ben possibile, secondo quanto previsto dall’art.173, terzo comma, del D.P.R. n.156/1973, che il D.M. sopravvenuto alla emissione del titolo possa modificare i tassi di interesse originariamente previsti, nel secondo caso,viceversa, deve riconoscersi la prevalenza e quindi il carattere negozialmente vincolante dei rendimenti indicati a tergo del Buono postale. (Andrea Russo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Andrea Russo del Foro di Santa Maria Capua Vetere
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