Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25379 - pubb. 01/06/2021
E’ ammissibile la c.d. domanda tardiva di partecipazione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato regolata dalla L. 3/2012?
Tribunale Lucca, 03 Dicembre 2020. Est. Capozzi.
Domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato – Ammissibilità delle c.d. domande tardive – Condizioni
Il creditore che abbia ricevuto la comunicazione prevista dall’art.14 sexies del-la L. 3/2012 ha l’onere di presentare la domanda di partecipazione alla liqui-dazione del patrimonio del debitore sovraindebitato entro il termine fissato dal liquidatore.
Dopo la scadenza di tale termine, egli può proporre domanda soltanto dimo-strando di non averla potuta presentare tempestivamente per fatto a lui non imputabile; viceversa, il creditore che non abbia ricevuto la comunicazione ex art.14 sexies può presentare la domanda di partecipazione anche oltre il ter-mine fissato dal liquidatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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