Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25360 - pubb. 28/05/2021
Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 e pagamento eseguito dal debitore del debitore
Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9702. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Porreca.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie
L'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario). (massima ufficiale)
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