Procura Generale Cassazione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25327 - pubb. 19/05/2021
Attività di specialista del debito pubblico e danno erariale
Procura Generale della Cassazione, 12 Novembre 2020. Sost. Proc. Gen. Finocchi Ghersi.
Corte dei conti – Danno erariale – Difetto di giurisdizione – Attività di “specialista del debito pubblico” svolta da una Banca in rapporti con il MEF – Rapporto di servizio – Insussistenza – Attività di gestione del debito pubblico svolta da funzionari apicali del MEF – Negoziazione di contratti relativi a prodotti finanziari derivati – Attività discrezionale di merito
Il rapporto tra Specialisti e MEF non si configura come un rapporto di consulenza che possa dar luogo ad una relazione funzionale in grado di trasformarsi in rapporto di servizio. Nell’ambito delle negoziazioni dei prodotti finanziari derivati in questione non si è costituito un rapporto di servizio tra MEF e JP Morgan. Non può ritenersi che la previsione della clausola ATE, oltre al ricorso ai derivati, sia fonte di responsabilità contabile a carico dei soggetti chiamati, per violazione dei principi di razionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1 legge n. 20/1994). Non è sindacabile ai fini del danno erariale l’attività di negoziazione dei contratti di derivati, in quanto attività di merito e discrezionale. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione)
Vedi la decisione Cass. s.u., 2157/2021 (parz. diff.)
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