Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25291 - pubb. 15/05/2021

Quando il creditore può rifiutare il pagamento con assegno bancario

Cassazione civile, sez. VI, 09 Aprile 2021, n. 9490. Pres. Cosentino. Est. Oliva.


Pagamento con assegno bancario – Rifiuto del creditore – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie



In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario - il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura - può essere rifiutato dal creditore, in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dal giudice di appello, il quale aveva ritenuto giustificato il rifiuto del creditore di ricevere, in pagamento dal debitore, assegni bancari a firma di terzi e postdatati). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale