Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25258 - pubb. 08/05/2021
Danno da segnalazione in centrale rischi e valutazione ex ante della buona fede del cliente
Cassazione civile, sez. III, 09 Febbraio 2021, n. 3130. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Rossetti.
Centrale dei Rischi - Segnalazione - Legittimità - Accertamento - Presupposti - Sussistenza del debito segnalato - Insufficienza - Onere della prova - Ripartizione
In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento. (massima ufficiale)
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