Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25244 - pubb. 05/05/2021
Lo speciale privilegio processuale ex art. 41 TUB non opera nella Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, dunque il creditore fondiario non può proseguire l'azione esecutiva
Tribunale Udine, 26 Febbraio 2021. Est. Calienno.
Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Effetti per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - Limiti - Azione esecutiva del creditore fondiario - Prosecuzione in costanza di procedura ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Inammissibilità
Nella l. 3/2012 manca una disposizione di deroga, quale quella dettata dall’art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, che stabilisce la facoltà del creditore fondiario di avviare o proseguire l’esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini
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