Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25236 - pubb. 04/05/2021

Nullità della clausola che esclude il rimborso ex art. 125 TUB 'vecchia formulazione' e legittimazione alla restituzione del costo assicurativo

Tribunale Torino, 23 Aprile 2021. Est. Chiavazza.


Cessione del quinto - Estinzione anticipata - Restituzione del costo assicurativo - Legittimazione



La clausola che esclude la restituzione dei costi non goduti ex art. 125 T.U.B. "vecchia formulazione" è nulla poiché contraria a norma imperativa.

Legittimato alla restituzione del costo assicurativo, in caso di estinzione anticipata ex art. 125 T.U.B., è l'ente finanziatore che non può eccepire la mancanza di titolarità in virtù dell’art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12. (Gaetano Di Fluri) (Giorgia Fieramosca) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli avv.ti Gaetano Di Fluri e Giorgia Fieramosca



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