Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25209 - pubb. 29/04/2021

L’avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. pubblicato in G.U. e la dichiarazione ex post del cedente circa l’asserita cessione non sono idonei a provare la titolarità del cessionario

Tribunale Avezzano, 20 Aprile 2021. Est. Cervellino.


Contestazione titolarità del credito in capo al cessionario – Idoneità dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato in G.U. alla funzione di notifica sostitutiva dell’art. 1264 c.c. e non di prova della titolarità del credito – Inidoneità della apposita dichiarazione ex post del cedente, successiva alla pubblicazione in G.U. e alla opposizione a decreto ingiuntivo, a provare l’asserita cessione



A fronte dell’orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, va preferito altro e più convincente orientamento per il quale l’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) allo scopo di precludere al debitore pagamenti al cedente con effetto liberatorio, mentre non assolve in re ipsa alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco; a tale ultimo scopo è invece necessario che il preteso cessionario fornisca ulteriormente prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l’avvenuta inclusione del rapporto obbligatorio de quo nell’operazione di cessione in blocco (principio ribadito, di recente da Cass., VI, ordinanza n. 24798/2020).

L’avvenuta produzione ad opera dell’opposta cessionaria di dichiarazione del cedente successiva alla pubblicazione della pretesa cessione e, addirittura, alla opposizione al decreto ingiuntivo, attestante l’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa, non può altresì ritenersi idonea prova, in quanto dichiarazione unilaterale incapace a colmare l’originaria mancata specifica indicazione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione; sicché va rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



Il testo integrale


 


Testo Integrale