Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25181 - pubb. 23/04/2021

Riparto di competenza tra Tribunale fallimentare e Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in materia di accertamento e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Tribunale Reggio Emilia, 23 Febbraio 2021. Pres. Parisoli. Est. Stanzani Maserati.


Fallimento del datore di lavoro – Rapporto di lavoro subordinato – Accertamento e regolarizzazione del rapporto di lavoro – Accertamento dell’illegittimità del licenziamento – Competenza – Giudice del lavoro



Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e giudice fallimentare, la competenza spetta al giudice del lavoro quando alla domanda del lavoratore è sotteso l’interesse alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali; la competenza spetta invece al giudice fallimentare quando rilevi solo la strumentalità dell’accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (nella specie, in un giudizio di opposizione a stato passivo promosso da un lavoratore per la regolarizzazione del rapporto di lavoro previo accertamento della sua esistenza e successiva declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro e insinuazione del relativo credito maturato, il Tribunale fallimentare ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro). (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessandro Albé



Il testo integrale


 


Testo Integrale