Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25129 - pubb. 14/04/2021
Sovraindebitamento: Cessazione di diritto e risoluzione di accordo omologato. Conversione della procedura in liquidazione dei beni
Tribunale Ancona, 16 Marzo 2021. Est. Mantovani.
Sovraindebitamento - Vicende inattuative del piano omologato per cause imputabili al debitore - Cessazione di diritto in ipotesi di mancato pagamento di crediti “qualificati” (art 11 c. 5) e risoluzione su istanza dei creditori per gli altri inadempimenti (art 14 c.2 ss)
Conversione giudiziale della procedura di composizione della crisi in Liquidazione dei beni - Istanza del debitore o di uno dei creditori - Condizioni
Va dichiarata la “cessazione di diritto” dell’efficacia degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore, ai sensi degli art. 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, L. 3/2012, allorché non vengano eseguiti integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti “qualificati”, soggetti ad una tutela c.d. rafforzata (dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie).
Diversamente, la risoluzione dell’accordo o del piano del consumatore deve essere richiesta al tribunale con ricorso ex art. 737 ss. c.p.c.
La risoluzione può essere richiesta con ricorso al tribunale da ciascun creditore, «se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore»; il ricorso è proponibile a pena di decadenza «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo» (art. 14 comm1 2 e 3).
La L 3/2012 prevede la conversione giudiziale della procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione dei beni (art 14-quater), ove si versi in ipotesi di cessazione dell’efficacia dell’accordo o piano per vicende inattuative determinate da cause imputabili al debitore.
La conversione è disposta dal giudice su istanza del debitore o di uno dei creditori (oltre che nei casi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti di omologazione del piano per frode del proponente) nelle ipotesi di: cessazione di diritto e di revoca d’ufficio dell’accordo o del piano del consumatore, ex artt. 11 comma 5 e 14-bis comma 1 (quanto alla cessazione di diritto: per mancata esecuzione integrale entro novanta giorni dalle scadenze previste di determinati pagamenti qualificati, quanto alla revoca d’ufficio: per compimento durante la procedura di atti diretti a frodare i creditori), oltre che nelle ulteriori specifiche ipotesi risolutive del rimedio di composizione (risoluzione dell’accordo ex art. 14 comma 2 ss., ma non invece in caso di “cessazione degli effetti” dell’accordo ex art. 12 comma 4) e nella cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis comma 2 lett. b). Sempre che si tratti, in tutti i casi sopra elencati, di fatti inattuativi determinati da cause imputabili al debitore. (Fabiola Tombolini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Fabiola Tombolini
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