Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2511 - pubb. 15/11/2010

Obbligazioni Argentina, composizione del portafoglio e comunicazione del rating

Tribunale Torino, 26 Luglio 2010. Est. Alessandra Aragno.


Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Argentina - Rifiuto di fornire informazioni - Analisi del portafoglio - Attività speculativa sul mercato azionario e altri titoli di Paesi emergenti - Adeguatezza acquisto pari al 4% del patrimonio.

Intermediazione finanziaria - Comunicazione rating - Cliente dotato di conoscenza del mercato - Adeguatezza dell’informazione - Sussistenza.



Il rifiuto del cliente di comunicare le informazioni relative al profilo di rischio non può far presupporre un’elevata propensione al rischio ma l’analisi della movimentazione precedente l’operazione fornisce indicazioni sulle caratteristiche dell’investitore. In particolare, l’effettuazione di operazioni di carattere speculativo sul mercato azionario (acquisto e rivendita in un breve lasso di tempo e acquisto di warrant) e la presenza di prodotti che possiedono le stesse caratteristiche e lo stesso rating (in questo caso obbligazioni Brasile e Messico) inducono a ritenere adeguato l’investimento in obbligazioni Argentina per il 4% del portafoglio. (Claudio Maradei) (riproduzione riservata)

L’informativa si modula sulla base delle caratteristiche del cliente. Il dovere di informativa nei confronti di un cliente esperto può ritenersi adempiuto con la comunicazione del rating attribuito all’emittente i titoli obbligazionari (acquisti di bond Argentina effettuati nel 1997 e 1998). (Claudio Maradei) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Trenti e Claudio Maradei


Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto


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