Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25079 - pubb. 02/04/2021
L'amministratore di sostegno non può agire in giudizio per chiedere il pagamento del compenso professionale
Cassazione civile, sez. II, 05 Marzo 2021, n. 6197. Pres., est. Gorjan.
Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (massima ufficiale)
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