Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24969 - pubb. 09/03/2021

L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su prove indirette

Appello Torino, 15 Febbraio 2021. Pres. Renata Silva. Est. Coccetti.


Contratti bancari – Conto corrente assistito da apertura di credito – Esistenza del contratto – Prova scritta – Necessità – Prove indirette – Esclusione – Apertura di credito illimitata in assenza di prova scritta – Cd. fido di fatto illimitato – Configurabilità – Esclusione



L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali spese gestione fido e revisione fido. Ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell’affidamento non può essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito di fatto.

In assenza di prova scritta dell’apertura di credito non si può affermare che la stessa possa ritenersi illimitata o comunque che la concreta operatività del conto possa consentire di affermare che vi fosse una importante elasticità di cassa che la banca avrebbe autorizzato per tutto il periodo esaminato, per cui i maggiori picchi debitori siano da ricomprendere nell’ambito di un’operatività abituale e affidata quanto meno in via di fatto. (Costanza Radice) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Costanza Radice del Foro di Verbania



Il testo integrale


 


Testo Integrale