La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24938 - pubb. 02/03/2021
Diritto di scegliere liberamente il medico di fiducia all’interno dell’intero ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria
Consiglio di Stato, 23 Febbraio 2021. Pres. Frattini. Est. Sestini.
Libera scelta del medico di assistenza primaria – Medico di base – Servizio Sanitario Nazionale
Viene riconosciuto anche per i pediatri di libera scelta, che assicurano il servizio di assistenza sanitaria di base per i pazienti di età fino ai 16 anni, il diritto di libera scelta del medico che può essere esercitato all’interno dell’intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale.
Il Consiglio di Stato afferma che le norme dettate sulla materia si ispirano ad un duplice principio, non solo di libera scelta su base fiduciaria del medico o del pediatra di fiducia da parte degli assistiti, ma anche di libero esercizio, da parte del medico o del pediatra di fiducia, della professione medica che, anche quando esercitata in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico, concreta un’attività professionale diretta alla cura di ogni singolo paziente, con il quale si instaura un rapporto fiduciario avente per oggetto diritti strettamente personali, assoluti ed incomprimibili, concernenti la vita e la salute di ciascuno. (Luigi Funari) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Luigi Funari
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