Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24921 - pubb. 25/02/2021

Nullità del contratto derivato per difetto di causa nonché per assenza di elementi idonei a consentire una razionale previsione e determinazione del rischio assunto

Tribunale Roma, 08 Febbraio 2021. Est. Di Salvo.


Contratto derivati Purple Collar – Obblighi informativi – Alea – Rischi dell'operazione e misura degli stessi – Funzione di copertura – Nullità del contratto per difetto di causa e indeterminatezza dell’oggetto contrattuale – Nullità del derivato per mancata indicazione del fair value dell’operazione alla data della stipula e ai rischi sottesi alla stipula del contratto in relazione ai tassi forward – Condanna alla restituzione dell'indebito



Lo schema contrattuale del contratto derivato ha il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio tra i contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso.

La valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore. Nell’ipotesi di valutazione negativadi tali elementi, i contratti derivati devono ritenersi privi del requisito della causa di cui all’art. 1325 c.c., inteso come idoneità dello stesso a soddisfare gli interessi in concreto perseguiti ed esplicitati nello stesso contratto da entrambe le parti.

In tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. “derivati”, l’art. 21 TUF e l’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato.

L’indeterminatezza del contratto per mancata indicazione (i) del fair value dell’operazione alla data della stipula; (ii) dei rischi sottesi alla stipula del contratto, stante la mancanza di informazioni sui differenziali attesi in relazione al verificarsi dei tassi forward; (iii) delle potenziali perdite a cui si è esposta la Società nell’ipotesi di scenario peggiore si riflette sulla determinabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità dello stesso.

In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” Cass. S.U., 12/05/2020, n. 8770).

La Banca non solo deve indicare il Mark to Market dell’operazione, ma deve, altresì, specificare la relativa formula di calcolo e fornire un quadro informativo, dettagliato e puntuale, tale da rendere all’investitore chiaramente percepibile ogni rischio connesso al contratto. (Matteo Di Pumpo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Matteo Di Pumpo



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