Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24880 - pubb. 17/02/2021

Azione di nullità, nonostante la preclusione alla domanda di ripetizione, al fine di opporre alla banca l’inapplicabilità di determinate clausole o prassi

Appello Firenze, 03 Dicembre 2020. Pres. Riviello. Est. Covini.


Conto corrente bancario - Azione di nulllità - Ripetizione - Inapplicabilità di determinate clausole o prassi



L’ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Inoltre Il Giudice, non deve fermarsi alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni contenute dell’atto introduttivo o negli atti difensivi successivi.

Deve ritenersi sufficiente, ai fini dell’indicazione dell’oggetto del contendere il semplice riferimento ad un rapporto di conto corrente bancario ed anticipo sbf iniziato in un determinato periodo con la convenuta, senza che la mancata indicazione dei numeri identificativi dei rapporti determinino la nullità ex art. 163 cpc (eccezione che deve essere riproposta in appello ex art. 346 cpc).

In virtù del principio generale di diritto in materia bancaria, sussiste interesse ad agire dell’appellante a proporre azione di nullità, nonostante la preclusione alla domanda di ripetizione, in quanto finalizzata ad opporre per il futuro alla banca l’inapplicabilità di determinate clausole o prassi.
Quanto alla CMS la sola indicazione della percentuale e non del criterio di calcolo sul periodo e sulle medie o massime, determina la nullità della relativa clausola ex art. 1346 c.c.. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini



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