Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24865 - pubb. 13/02/2021
Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia: la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 CEDU
Cassazione civile, sez. II, 21 Maggio 2020, n. 9371. Pres. Petitti. Est. Sabato.
Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Omessa comunicazione agli interessati degli esiti istruttori - Violazione del diritto di difesa e dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento
In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti. (massima ufficiale)
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