Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24853 - pubb. 11/02/2021
Segnalazione alla centrale rischi: presupposti rispetto alla nozione di insolvenza fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 15 Dicembre 2020, n. 28635. Pres. Genovese. Est. Falabella.
Contratto di apertura di credito in conto corrente - Credito in “sofferenza” - Segnalazione alla Banca d’Italia - Condizioni - Insolvenza “minor” - Differenza tra attivo e passivo - Rilevanza
In tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicchè lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.. (massima ufficiale)
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