Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24730 - pubb. 13/01/2021

Permesso parentale, discrezionalità del datore di lavoro e silenzio assenso dell’INPS

Tribunale Vicenza, 29 Dicembre 2020. Est. Talamo.


Tribunale ordinario – Sezione Lavoro – Permesso parentale – Silenzio assenso INPS – Art. 20 L. 241/1990 – Non opera tra datore e prestatore di lavoro



Circa la valutazione di sussistenza dei presupposti di concessione del permesso parentale, il tenore dell’art. 32, Legge 151/2001 non lascia grandi spazi di discrezionalità in capo al datore di lavoro il quale, ove gli sia richiesto, nella misura in cui l’INPS acconsenta al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 34, Legge 151/2001, deve consentire la fruizione del congedo.

In punto formazione del silenzio assenso da parte dell’INPS, la regola di cui all’art. 20 della Legge 241/1990 è [tuttavia] diretta a regolare i rapporti fra il privato e le amministrazioni e non tra lavoratori e datori di lavoro. In ogni caso, nel caso di specie [per la richiesta di congedo parentale] non si è formato alcun silenzio assenso posto che i tempi legali di disbrigo della pratica connessa alla richiesta di congedo parentale sono di 60 giorni e non di 30. (Francesco Fontana) (Maurizio Polato) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Fontana e CDL Dr. Maurizio Polato



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