Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24722 - pubb. 12/01/2021

Assegno per il nucleo familiare ex D.L. 13 marzo 1988, n. 69 e rilevanza dei componenti

Appello Venezia, 08 Ottobre 2020. Pres. Alessio. Est. Puccetti.


Assegni per il nucleo famigliare – Opponibilità della residenza ex art. 44 c.c. – Inoperatività nei rapporti tra terzi – Prova della residenza effettiva – Irrilevanza della circolare INPS



In tema di assegno per il nucleo familiare regolato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, i componenti del nucleo familiare assumono un rilievo essenziale nella struttura del trattamento dell'assegno e sono considerati i sostanziali beneficiari dello stesso trattamento, con la conseguenza che la nozione di nucleo familiare rilevante al fine della normativa ha valenza autonoma rispetto a quella civilistica e propria del carattere assistenziale/previdenziale del beneficio di sostegno al reddito.

In questo senso è irrilevante il contenuto della circolare INPS n. 21/1988, che esige come “l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia più indicato il coniuge separato)”, giacché non rappresentando una fonte del diritto è inidonea a produrre effetti nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione dovendo essere pertanto operata una valutazione in concreto della singola situazione di fatto presupposta ai fini del riconoscimento o meno della provvidenza.

Qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa ultima che si deve tener conto quale residenza effettiva, così come si desume dall'art. 43 c.c., e, inoltre, la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o, anche, in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo.

Pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è di questa che per la verifica del rispetto degli obblighi dei dipendenti e l’accertamento delle relative situazioni di famiglia bisogna tener conto, come si desume dall'art. 43 c.c.

La prova della sua sussistenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo [nei rapporti tra terzi, con lettura a contrariis dell’art. 44 c.c.], essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo. (Francesco Fontana) (Maurizio Polato) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Fontana e CDL Dr. Maurizio Polato



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