Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24650 - pubb. 16/12/2020

La nullità delle fideiussioni ABI si estende a tutta la situazione anche successiva al negozio originario

Tribunale Terni, 20 Novembre 2020. Est. Pattarone.


Fideiussione – Clausole schema ABI – Violazione di normativa antitrust – Nullità totale del negozio – Sussistenza



Le fideiussioni contenenti clausole riproduttive degli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie devono ritenersi affette da nullità totale ai sensi dell’art. 1418 c.c., per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990, la quale non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario, la quale - in quanto tale - realizza un ostacolo alla concorrenza e costituisce concretizzazione delle intese a monte, violative del citato art. 2 della normativa antitrust. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Dimundo



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