Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24639 - pubb. 15/12/2020

Fideiussione semplice e illecito antitrust

Tribunale Napoli, 16 Giugno 2020. Pres. Raffone. Est. Fucito.


Nullità art. 2, comma 2, lett. A, l. 287/1990 – Istruttoria e Provvedimento Bankitalia n. 55 del 2 maggio 2005 – Valore di prova privilegiata dell’istruttoria – Fideiussione semplice – Inapplicabilità



L’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato.

Entro questi limiti chi agisce in giudizio può avvalersi della natura di prova privilegiata del provvedimento accertativo della nullità definitorio della predetta istruttoria.

Nel caso, invece, sia dedotta una fideiussione semplice l’attore deve introdurre in allegazione in giudizio un’autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l’esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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