Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24633 - pubb. 12/12/2020
Effetti della natura provvisoria dell’assegnazione ex art. 41 TUB nell’esecuzione immobiliare proseguita dal creditore fondiario in costanza di fallimento
Tribunale Treviso, 25 Novembre 2020. Est. Saran.
Credito ipotecario fondiario – Prosecuzione dell’esecuzione immobiliare in pendenza di fallimento dell’esecutato – Privilegio processuale e non sostanziale dell’art. 41 TUB – Diritto della Curatela di ottenere l’assegnazione dei crediti poziori in sede di riparto individuale – Diritto di ripetizione dell’indebito – Sussiste
Considerata la natura meramente processuale e non sostanziale del privilegio ex art. 41 TUB in forza del quale il creditore ipotecario abbia proseguito l’esecuzione immobiliare sui beni del fallito (nella cui procedura sia ritualmente e regolarmente ammesso al passivo fallimentare con la prelazione spettantegli) e abbia ottenuto l’assegnazione provvisoria del ricavato dalla vendita, l’esistenza di crediti della massa meglio collocati rispetto a quello del creditore fondiario, e purchè tale poziorità derivi da provvedimenti stabili ai sensi dell’art. 110 u.c. legge fall., costituisce fatto totalmente o parzialmente impeditivo della soddisfazione del credito ipotecario, anche in sede individuale.
E’ quella concorsuale generale, infatti, la legittima sede ove effettuare la definitiva gradazione dei crediti ammessi al passivo, secondo le rispettive cause di prelazione, restando l’assegnazione in sede individuale meramente provvisoria.
In applicazione dei principi sopra espressi, se nella fase distributiva di cui agli artt. 510 e 596 c.p.c. non sia stato possibile assegnare alla curatela il credito che nell’ambito del riparto fallimentare sarebbe stato poziore all’ipotecario fondiario, il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva. (Simone Voltarel) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell’Avv. Simone Voltarel
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