Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24617 - pubb. 09/12/2020

Accoglimento dell’istanza tardiva di partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto in video conferenza

Tribunale Bologna, 07 Ottobre 2020. Est. Costanzo.


Processo civile – Covid-19 – Partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto in video conferenza ex art. 221, comma 6, decreto-legge 19 maggio 220, n. 34 – Istanza tradiva oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 221 cit. – Interesse di entrambi i difensori con studi situati in comuni diversi da quello dell’ufficio giudiziario – Accoglimento



L’istanza volta ad ottenere lo svolgimento dell’udienza da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 221, comma 6, decreto-legge 19 maggio 220, n. 34, può essere accolta anche quando venga proposta oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza previsto dalla citata disposizione qualora risponda all’interesse di entrambe le parti o dei loro difensori. [Nel caso di specie, entrambi i difensori appartengo a studi situati in comuni diversi da quello dell’ufficio giudiziario.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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