Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24602 - pubb. 04/12/2020

Fideiussione omnibus e diritto antitrust. Effetti della riproduzione, nel testo del contratto, dello schema negoziale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana

Tribunale Treviso, 24 Novembre 2020. Est. Munaro.


Fideiussione omnibus e diritto antitrust – Riproduzione fedele, nel testo del contratto, dello schema negoziale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) – Nullità, per violazione della normativa antitrust, delle condizioni generali ex artt. 2, 6 e 8 dello schema – Nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus c.d. ‘a valle’ – Conseguente estinzione della garanzia



I contratti di fideiussione omnibus conclusi dalla banca sono parzialmente nulli quando contengano clausole riproduttive delle condizioni generali ex artt. 2, 6 e 8, racchiuse nello schema negoziale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e censurate dalla Banca d’Italia in relazione all’art. 2, l. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust).

La clausola di deroga al termine ex art. 1957 cc, che sia identica alla condizione generale ex art. 6 dello schema, è nulla per illiceità dell’oggetto.

La nullità comporta l’estinzione della fideiussione qualora il creditore non abbia agito giudizialmente contro il debitore principale nel termine previsto dall’art. 1957 cc. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Laura Cagnin



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