Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24549 - pubb. 25/11/2020

Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della pattuizione del tasso di interesse pari al 'prime rate ABI' ed applicazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 117 TUB

Appello Bari, 15 Ottobre 2020. Pres. Di Leo. Est. Carmela Romano.


Clausola relativa al tasso di interesse pari al “prime rate ABI” – Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità – Applicazione dei tassi sostitutivi BOT in via sanzionatoria ex art. 117 TUB – Nullità totale della fideiussione conforme allo schema ABI



È nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità la clausola relativa al tasso di interesse pari al “prime rate ABI”, atteso che nella vigenza dell'art. 117, 4° comma, d.leg. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può si essere determinato per relationem (con esclusione del rinvio agli usi), purché, però, il contratto richiami “criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca” (cfr. Cass., sez. I, 26-06-2019, n. 17110); pertanto, come accade nel “prime rate ABI”, “deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito. […] In termini generali, ammettere che la banca possa richiamare, in contratto, un tasso di interesse non espresso in cifra, ma dalla medesima definito con riferimento a proprie condotte, o prassi aziendali, presenti e future, significa consentire non solo l'elusione dell'art. 117, comma 4, t.u.b., con riferimento all'obbligo, ivi previsto, di enunciazione in contratto del tasso di interesse, ma altresì, quella dell'art. 118 t.u.b., recante le condizioni e modalità dello jus variandi” (Cass. 17110/19, cit.).

Né, d’altro canto, può ritenersi che la conoscenza successiva del saggio applicato valga a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. n. 14684/03; 1287/02).

È nulla la fideiussione specifica conforme allo schema ABI vietato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 e la nullità è totale in ragione del carattere essenziale che va riconosciuto alle clausole dello schema. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



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