Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24486 - pubb. 11/11/2020
Verosimile protrarsi della situazione di emergenza oltre il 31 dicembre 2020 e fissazione di udienza al marzo 2021 con trattazione scritta
Tribunale Bologna, 29 Ottobre 2020. Est. Costanzo.
Covid-19 – Proroga della situazione di emergenza al 31 dicembre 2020 – Verisimile protrarsi della situazione – Assegnazione di termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. – Fissazione di udienza al marzo 2021 con trattazione scritta e memoria precedente l’udienza per prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le istanze ai fini dell’eventuale
“- in linea generale, bilanciando, da un lato, l’interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall’altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto nell’attuale incerta situazione (con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l’assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull’ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d’ufficio e l’art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l’assoluta necessità di celebrare - un’apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di ius superveniens conseguente alla pandemia, ad un rinvio ex lege; con specifico riguardo alla fissazione di una nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica, v. ad es. Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit.; Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. n. 21032/2019 R.G., http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf; Trib. Bologna, ord. 28 settembre 2020, proc. n. 19694/2019, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/ wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694_19iiB O&; Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 5767/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, n. 6571/19 R.G.);” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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