Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24436 - pubb. 11/01/2020

Covid-19 e rinegoziazione del mutuo: la sospensione della procedura esecutiva dipende dal consenso del creditore procedente

Tribunale Torre Annunziata, 29 Settembre 2020. Est. Anna Maria Diana.


Mutuo - Rinegoziazione - Emergenza Covid-19 - Sospensione della procedura esecutiva - Consenso del creditore procedente



Nel caso in cui sia presentata istanza di rinegoziazione del contratto di mutuo ex art 41-bis, l. n. 157/2019, la sospensione della procedura esecutiva non è un effetto automatico che scaturisce dalla mera presentazione dell’istanza, ma occorre il consenso del creditore procedente sia qualora l’istanza sia rivolta alla banca che ha intrapreso l’esecuzione forzata quale creditore procedente sia qualora il debitore faccia ricorso al finanziamento presso una banca terza. (Massima a cura di ineXecutivis) (riproduzione riservata)


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