Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24423 - pubb. 28/10/2020

Locazioni: nullità dell’accordo integrativo concluso 'a latere' del contratto di locazione

Cassazione civile, sez. III, 13 Ottobre 2020, n. 22126. Pres. Chiara Graziosi. Est. Iannello.


Locazioni - Accordo a latere del contratto di locazione - Nullità



In tema di locazioni non abitative l’accordo integrativo concluso tra locatore e conduttore, a latere del contratto di locazione, volto a far ottenere al locatore un canone maggiorato rispetto a quello previsto nel contratto di locazione, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. e 79, comma 1, L. n. 392/1978 in quanto volto ad eludere la normativa di natura tributaria che deve ormai ritenersi norma imperativa. Tale nullità deve ritenersi colpisca anche i negozi stipulati antecedentemente l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004 – disposizione normativa che ha sancito la nullità dei contratti non registrati – e ciò in base all’evoluzione ermeneutica delle norme tributarie a cui deve riconoscersi ormai natura imperativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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