Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24404 - pubb. 23/10/2020
Comunicazione alle parti del provvedimento che dispone la trattazione scritta ex D.L. 28/2020. Onere di promuovere la mediazione nel procedimento monitorio
Tribunale Bologna, 20 Luglio 2020. Est. Costanzo.
Processo civile – Trattazione scritta ex D.L. 28/2020 – Comunicazione alle parti – Necessità – Procedimento monitorio – Mediazione obbligatoria – Soggetto onerato
Pur in assenza una esplicita previsione (v. invece la disciplina dell’udienza mediante collegamento da remoto, lett. f), comma 7, art. 83, d.l. n. 28/2020), il provvedimento che dispone la trattazione scritta e assegna il termine per il deposito di “note scritte” ai sensi dell’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, se pronunciato fuori dell’udienza (art. 134, 2° co., c.p.c.) deve essere comunicato a tutte le parti, pena la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell’atto successivo.
Nel procedimento di mediazione, l’onere di attivare il tentativo di mediazione grava sull’ingiunto, pena l’improcedibilità del giudizio di opposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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