Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24209 - pubb. 18/09/2020
Opposizione a decreto ingiuntivo ed effetti dell’adesione alla indicazione del giudice ritenuto competente dall’opponente
Tribunale Torino, 05 Marzo 2020. Est. Di Capua.
Opposizione a decreto ingiuntivo - Adesione all’indicazione del giudice ritenuto competente dall’opponente - Applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c. - Esclusione
Qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attrice opponente, non trova applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società G. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore dr. B. Claudio, il Tribunale di Torino, con decreto n. 3826/2019, datato 15.04.2019, depositato in data 16.04.2019, ha ingiunto al sig. L. Antonio di pagare alla ricorrente la somma di Euro 7.209,31, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 30.05.2019 ritualmente notificato, il sig. L. Antonio ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita la parte convenuta opposta società G. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore dr. B. Claudio, depositando e comparsa di costituzione e risposta, eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito anche in sede monitoria a favore della competenza del Tribunale di Benevento e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c.:
- la parte attrice opponente ha insistito per l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito a favore della competenza del Tribunale di Benevento chiedendo, per l’effetto, di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la condanna della controparte alle spese processuali;
- la parte convenuta opposta si è associata all’avversaria eccezione di incompetenza per territorio, chiedendo fissarsi il termine per la riassunzione del processo avanti il Tribunale di Benevento, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
1.6. Con Ordinanza datata 18.11.2019 il Giudice Istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
1.7. All’udienza in data 4.12.2019 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..
2. Sull’eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adito anche in sede monitoria a favore della competenza del Tribunale di Benevento, chiedendo per l’effetto di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n° 3826/2019, con espressa declaratoria di revoca.
L’eccezione e la domanda predette risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto dall’attuale parte convenuta opposta in virtù di un contratto che il sig. L. Antonio avrebbe sottoscritto in data 09.06.2006, stipulando con CityBank International PLC un’apertura di credito connessa all’uso di carta di credito “Citi Sky Visa Classic Card”, non provvedendo poi all’integrale restituzione delle somme dovute in forza del contratto e dell’utilizzo della carta di credito (cfr. anche i docc. 1/2 ed 1/3 della parte convenuta opposta).
In data 31.03.2010 la società Barclays acquistava CityBank International PLC un ramo d’azienda con i relativi crediti, tra cui quello di cui è causa (cfr. doc. 1/4 della parte convenuta opposta).
In data 13.09.2010 la società Barclays cedeva alla società VENI S.R.L. il credito in questione (cfr. doc. 1/5 della parte convenuta opposta).
Infine, in data 20.12.2012 la società VENI S.R.L. cedeva alla società G. S.p.A. il credito in questione (cfr. docc. 1/8 ed 1/9 della parte convenuta opposta).
2.3. Ciò chiarito, il foro generale delle persone fisiche è individuato dal legislatore con riguardo al “luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello in cui il convenuto ha la dimora” (cfr. art. 18, 1° comma, c p.c.).
Nel caso di specie, peraltro, trova più correttamente applicazione il c.d. “Foro del Consumatore” ex art. 63 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), ai sensi del quale: “Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”
Nel caso di specie, il sig. L. Antonio, che riveste la qualità di “consumatore”, risulta residente e domiciliato a San Leucio del Sannio (BN), con conseguente competenza del Foro di BENEVENTO, come si evince, tra l’altro, dalla relazione di notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Del resto, in comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha aderito alla predetta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di TORINO in favore del Tribunale di BENEVENTO.
2.4. Peraltro, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione della parte convenuta opposta non comporta l’applicabilità dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, infatti, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo; sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest’ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n. 10563; Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Secondo l’orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell’opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attrice opponente, non trovi applicazione l’art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035, secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola compromissoria, eccepita dall’opponente ed alla quale aveva aderito l’opposto, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest’ultimo che aveva aderito all’eccezione di incompetenza; Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194 in Giurisprudenza locale - Modena 2013; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Ilcaso.it on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito “www.Ilcaso.it”; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Diritto & Giustizia on line 2007, in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2008, n. 1, I, pag. 55 ed in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2007, n. 10, I, pag. 2628).
E’ ben vero che una pronuncia della Cassazione ha invece affermato quanto segue: “L’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell’art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice dell’opposizione adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” . Tuttavia l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell’ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell’opposizione” (Cass. civile , sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106 in Giust. civ. Mass. 2006, 3).
Peraltro, tale pronuncia non può essere condivisa, per le ragioni sopra indicate.
In ogni caso, anche a prescindere dai rilievi che precedono, nella fattispecie in esame non potrebbe comunque trovare applicazione il disposto di cui all’art. 38, 2° comma, c.p.c., la cui citata previsione concerne unicamente l’incompetenza per territorio “fuori dei casi previsti dall’articolo 28” con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio c.d. “inderogabile”, tra cui rientra quella prevista dal citato art. 63 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
2.5. Per quanto concerne la forma del provvedimento (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciarsi non con “ordinanza” (come indicato dalla parte convenuta opposta), bensì con “sentenza” (con la quale, come si è detto, dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo) (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Tribunale Nola, sez. I, 17 maggio 2019, n. 1132 in Redazione Giuffrè 2019; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Tribunale Monza sez. I, 04 agosto 2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568).
E’ ben vero che, ai sensi dell’art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, secondo la tesi in esame, tale norma non potrebbe trovare applicazione nell’ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, proprio perché, secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente, secondo quanto si è detto in precedenza: ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010 n. 32568 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it).
Inoltre, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)
2.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di BENEVENTO;
- per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato;
- infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di BENEVENTO, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Come si è detto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest’ultima (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035).
3.2. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.620,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.235,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto come da nota spese datata 20.02.2020 depositata.
4.3. Vista l’esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della parte attrice opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 14055/2019 R.G. promossa dal sig. L. Antonio (parte attrice opponente) contro la società G. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore dr. B. Claudio (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di BENEVENTO e, per l’effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 3826/2019, datato 15.04.2019, depositato in data 16.04.2019, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di BENEVENTO.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società G. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 3.407,06= (di cui Euro 3.235,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
5) Dispone, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell’Avv. Luca CAVUOTO, difensore della parte attrice opponente, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 04 marzo 2020.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA