Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24174 - pubb. 15/09/2020
Finanziamenti dei soci: la postergazione ha natura sostanziale e determina l’inesigibilità del credito di restituzione del finanziamento
Cassazione civile, sez. VI, 20 Agosto 2020, n. 17421. Pres. Valitutti. Est. Dolmetta.
Finanziamenti dei soci - Significativo squilibrio dell’indebitamento della società - Situazione in cui sarebbe stata ragionevole la prestazione di capitale di rischio - Valutazione - Momento in cui viene concesso il finanziamento - Postergazione - Natura
Ai fini dell’applicazione della normativa dettata dalla norma dell’art. 2467 cod. civ., il presupposto del «significativo squilibrio dell’indebitamento della società» e quello alternativo della «situazione in cui sarebbe stata ragionevole la prestazione di capitale di rischio» vanno valutati con esclusivo riferimento al momento in cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, senza che possa avere rilievo il peculiare ciclo produttivo dell’attività svolta dalla società.
La postergazione prevista dall’art. 2467 cod. civ. ha natura sostanziale, e non solo endoprocessuale, venendo a incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, determinando l’inesigibilità del credito di restituzione del finanziamento erogato dal socio, con conseguente applicazione della norma dell’art. 1282 cod. civ. (massima ufficiale)
Fatto
1.- R.L.P. ha presentato domanda di insinuazione - per una certa misura in via privilegiata, per altra in via chirografaria - nel passivo fallimentare della s.r.l. (*), in relazione a una serie di rapporti intercorsi con la società poi fallita.
2.- In consonanza con la proposta del curatore, il giudice delegato ha accolto solo parzialmente la richiesta, escludendo talune voci di credito e postergandone altre "ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.".
3.- Con decreto depositato in data 2 luglio 2018, il Tribunale di Milano ha poi parzialmente accolto l'opposizione presentata da R.L. ai sensi dell'art. 98 L. Fall.: così ammettendo al chirografo taluni dei crediti che erano stati esclusi ovvero postergati e, per il resto, confermando invece il provvedimento impugnato.
4.1.- Per quanto qui ancora viene in interesse, il Tribunale ha rilevato - in relazione a una serie di finanziamenti concessi nei primi anni di vita della società (costituita tra il 2003 e il 2004) da Rampazzo, socio e amministratore unico della stessa, e ammessi come crediti postergati - che l'esame dei relativi bilanci "evidenzia come la stessa abbia presentato costantemente una situazione di perdite economiche, che integrava un persistente eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, e comunque una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".
"Si tratta di situazioni che avrebbero imposto una immediata ricapitalizzazione della compagine"; per contro "si è optato per non operare, ricorrendo a strumenti di carattere palliativo, come in finanziamenti in questione". "E' sufficiente rilevare che già il bilancio al 31/12/2004 registrava... una perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, per affermare che i finanziamenti... stavano avvenendo nello scenario contemplato dall'art. 2467 e che in realtà la s.r.l. si trova in una situazione di scioglimento ex art. 2484 c.c., già nel 2004".
A fronte dell'obiezione dell'opponente circa l‘"insostenibilità della tesi di uno stato di crisi che si sarebbe protratto per oltre dieci anni prima che si giungesse al fallimento", il decreto ha poi affermato che "proprio il sistematico ricorso al finanziamento soci, oltre a una gestione delle indicazioni di bilancio alquanto dubbi nella sua conformità ai principi contabili..., ha consentito l'artificioso protrarsi della operatività di una impresa che doveva ritenersi in scioglimento più di dieci anni prima della sua dichiarazione di fallimento".
4.2.- Il Tribunale ha anche precisato - a fronte dell'ulteriore obiezione dell'opponente per cui la solidità della società era attestata da un mutuo bancario erogato nel 2007 senza "richiesta di garanzie personali ai soci" - che la specie fa riferimento a un mutuo fondiario, con ipoteca iscritta per il doppio della somma concessa e per il quale il relativo contratto prevedeva anche una "postergazione (volontaria) di un finanziamento soci che, alla data di erogazione del mutuo, aveva raggiunto livelli tali da preoccupare la stessa banca mutuante e da indurla a esigere direttamente un impegno dei soci a postergare il rimborso dei propri finanziamenti".
5.- In relazione al "mancato riconoscimento del credito per rimborso di pagamenti che Rampazzo avrebbe eseguito al posto della s.r.l.", poi, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che "parte dei pagamenti concernono beni estranei all'attività diretta dell'impresa".
Ha rilevato, inoltre, che la prassi posta in essere dall'amministratore unico "si è tradotta nell'occultamento di una crisi di liquidità che risaliva a data ben anteriore a quella della conclamata manifestazione".
E, altresì, che la stessa "non trova neppure un'adeguata giustificazione giuridica che, anzi, l'opponente non sembra neppure essersi premurato di offrire". "Non è chiaro, invero, se l'opponente intendesse tali erogazioni come forme di mutuo (nel qual caso si sarebbe dovuta fornire la prova della conclusione del medesimo contratto di mutuo) o come pagamento di debito altrui, cioè come indebito soggettivo (nel qual caso si sarebbe dovuta fornire - come elemento costitutivo della fattispecie - la prova di un errore inescusabile) o come forma di finanziamento soci (nel qual caso si sarebbe dovuta ricostruire in termine chiari tale fattispecie). "Tutto ciò che l'opponente deduce è di avere effettuato pagamenti che gravano sulla s.r.l. e di esigerne ora la restituzione, senza fornire neppure gli elementi minimi per la qualificazione giuridica della fattispecie"; si "imponeva alla parte di dedurre un concreto titolo restitutorio, di cui, tuttavia, non è stata fornita prova adeguata".
6.- Avverso detto decreto ha presentato ricorso R.L.P., affidandolo a tre motivi di cassazione.
Il fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.
7.- Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
8.- Il primo motivo assume "erronea e/o mancata applicazione dell'art. 275 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1".
Segnala in proposito il ricorrente di avere presentato domanda di discussione orale, ai sensi dell'art. 275 c.p.c., comma 2, in sede di comparsa conclusionale e di avere reiterato la richiesta con apposita istanza al presidente della sezione fallimentare del tribunale milanese. E sostiene che il decreto ha errato nel decidere che "non vio` sia ragione di accogliere la richiesta della parte ricorrente", perchè "le argomentazioni delle parti sono state sviluppate con dovizia di particolari sia negli atti introduttivi sia nelle memorie finali" e data altresì "la natura ampiamente documentale e in diritto della controversia".
"La fissazione dell'udienza di discussione innanzi al Collegio non è un provvedimento discrezionale del Presidente", si rileva nell'indicata prospettiva: "dunque, una volta richiesta da una delle parti, la discussione orale avanti al collegio deve essere fissata dal Presidente".
"E' quindi accaduto" - così si prosegue - "che l'errore, in cui era incorso il giudice relatore quando aveva (irritualmente) rigettato la richiesta di discussione orale avanzata dall'ing. Rampazzo, veniva reiterato dal Tribunale nel provvedimento qui impugnato".
Non ha pregio osservare - si aggiunge ancora - che "una discussione vi è stata, all'udienza di fronte al giudice relatore, l'8 maggio 2012, e che, pertanto, di fatto, vi è stato un contraddittorio orale. Non vi è dubbio che la violazione del contraddittorio", che è stata denunciata, si ponga come "una conseguenza della violazione delle norme di rito, non già come "la violazione" che si denuncia, di modo che non è pertinente la circostanza che all'udienza dell'8 maggio le parti abbiano discusso di fronte al magistrato assegnatario della causa per lo svolgimento dell'istruzione".
9.- Il motivo non può essere accolto.
In proposito appare opportuno osservare, prima di ogni altra cosa, che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte - il procedimento previsto e disciplinato nell'art. 98 e ss. L. Fall., appartiene al genere dei "rimedi impugnatori" (cfr., tra le altre, Cass., 10 maggio 2018, n. 11366; Cass., 3 novembre 2017, n. 26225; Cass., 30 marzo 2012, n. 5167). D'altro canto, il carattere impugnatorio del procedimento in questione risulta più volte segnalato nel testo delle citate disposizioni.
Ne segue che il richiamo del ricorrente alla norma dell'art. 275 c.p.c., comma 2, si manifesta non pertinente.
10.- Il risultato non è destinato a mutare, peraltro, se, in luogo della disposizione richiamata dal ricorrente, si prenda in considerazione la norma dell'art. 353 c.p.c., comma 5, scritta per il procedimento di appello avanti al tribunale.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che il procedimento di cui all'art. 98 e ss. L. Fall., non si identifica collo schema dell'appello, nè tale può essere qualificato; lo stesso dà in realtà vita a uno schema "speciale", proprio e diverso da quello ordinario di cognizione (v., tra le altre, Cass., 31 luglio 2017, n. 19003; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1342; Cass., 13 giugno 2016, n. 12116).
11.- Quanto appena rilevato non esclude, naturalmente, in maniera assoluta, compiuta, l'eventualità di ravvisare l'applicabilità all'opposizione fallimentare di regole dettate nel codice di procedura per la materia delle impugnazioni. In proposito occorre, piuttosto, "di volta in volta scrutinare la compatibilità di esse con lo strumento in questione, in ragione delle sue particolari caratteristiche" (così Cass. n. 11366/2018).
Nel concreto, peraltro, la struttura disciplinare delineata nell'art. 99 L. Fall., non lascia dubbi sul fatto che non sia consentita la trasposizione della previsione contenuta nella norma dell'art. 35 c.p.c., comma 5, nel contesto dell'opposizione fallimentare. Secondo quanto ritenuto da questa Corte, e come del resto emerge immediatamente dal testo dell'art. 99 L. Fall., comma 11, infatti, nel procedimento di opposizione la stessa "concessione di termini per memorie" di taglio conclusionale si manifesta circostanza "puramente eventuale e facoltativa" (cfr., in particolare, Cass., n. 12116/2016, in relazione a un caso in cui il "collegio (era) stato investito della decisione senza che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni e senza fossero stati loro concessi termini per depositare comparse conclusionali e memorie di replica").
12.- Il secondo motivo di ricorso è intestato "erronea applicazione dell'art. 2467 c.c. e dell'art. 2484 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".
Con le plurime censure, che vengono portate con questo motivo, il ricorrente assume di muovere, in modo specifico, "vizio di sussunzione della fattispecie concreta", in relazione sia allo "schema di fattispecie astratta delineata nell'art. 2467 c.c.", sia allo "schema di fattispecie astratta descritta dall'art. 2484 c.c.". Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato perchè ha sussunto la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, in quanto la fattispecie astratta da questa prevista non è idonea a regolarla.
E pure il Tribunale ha errato - così si afferma inoltre - perchè non ha tenuto proprio conto di circostanze fattuali, in sè stesse decisive per l'esito del giudizio.
Nei fatti, ad avviso del ricorrente il caso sottoposto a giudizio per quanto manifesti la presenta di finanziamenti soci - non contiene gli estremi della situazione di "eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" della società poi fallita, di cui all'art. 2467 c.c., comma 2 prima parte; e nemmeno gli estremi proposti dall'alternativo presupposto della sussistenza di una "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento", che risulta contemplato nell'art. 2467 c.c., comma 2, seconda parte.
13.1.- Con riguardo al presupposto dello squilibrio patrimoniale, il motivo censura la decisione del Tribunale, rilevando che questa si è "limitata a considerare i bilanci dal 2004 al 2015, unicamente da punto di vista delle perdite registrate dal conto economico", "senza tenere conto dell'effettiva situazione patrimoniale della società":
"esaminando il patrimonio netto registrato nel bilanci dal 2009 al 2015 si evince" - così si segnala - "che, nonostante le perdite di esercizio, tale voce si è sempre mantenuta di segno ampiamente positivo".
Del resto - si aggiunge -, "il riequilibrio (in positivo) rispetto agli anni precedenti al 2009 del patrimonio netto della società (in rapporto alle perdite) è stato reso possibile grazie agli ingenti versamenti in conto capitale" effettuati dai soci.
Il Tribunale non ha, dunque, tenuto conto che il "temporaneo squilibrio registrato tra il 2004 e il 2008 (ovverosia nel periodo di start. up del progetto immobiliare) è stato immediatamente ripianato attraverso i successivi apporti in conto capitale".
13.2.- Ciò posto, il motivo assume che i detti versamenti in conto capitale "hanno di fatto (e di diritto) rimosso i presupposti di applicabilità dell'art. 2467 c.c., ai finanziamenti erogati dai soci".
Ai fini del riscontro dello squilibrio patrimoniale - si afferma altresì -, la "situazione sia finanziaria sia patrimoniale della società deve essere valutata nel suo complesso e non limitatamente al suo momento di start. up": "solo al termine del ciclo dell'attività di impresa sarà possibile accedere alla fase di valutazione postuma della natura dei finanziamenti che consente di verificare la sussistenza, in concreto, dei presupposti di applicabilità dell'art. 2467 c.c.".
13.3.- Il Tribunale - si viene pure a puntualizzare - "ha totalmente omesso di procedere a tale valutazione, limitando la sua analisi al dato finanziario delle perdite": con conseguente emergere (anche) del vizio di omesso esame di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
13.4.- La società poi fallita - incalza il motivo - era "una società di costruzione costituita (nel 2004) al solo scopo di edificare e poi vendere (previo frazionamento) un unico immobile".
E' "naturale e fisiologico che, negli anni presi in esame (i.e.: gli anni dal 2004 al 2010, ovverosia gli anni in cui sono stati concessi i finanziamenti a cui il Tribunale ha ritenuto di applicare l'art. 2467 c.c.), la società chiudesse in perdita il bilancio di esercizio, dal momento che l'immobile era ancora in fase di costruzione e non si poteva procedere al rogito degli appartamenti ancora in fase di realizzazione"; "qualsiasi impresa di costruzioni, nella fase iniziale, fa fronte ai costi di gestione tramite finanziamenti, poi rimborsati al momento della vendita degli immobili realizzati".
13.5.- Con distinta e ulteriore osservazione, il motivo aggiunge che, nel corso degli anni, le "perdite (dal 2009 in poi) non hanno mai eroso il capitale".
Pertanto, l'affermazione del Tribunale, per cui la società era in una situazione di scioglimento sin dal 2004, non può non palesarsi, "oltre che inconferente", "errata sia in fatto sia in diritto".
14.- Con riferimento all'alternativo presupposto della sussistenza di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un apporto di capitale di rischio e non già di credito, il motivo sottolinea che la società poi fallita ha ottenuto un "ingente finanziamento da parte della banca nel dicembre 2007" e "continue erogazioni fino al 2004".
Senza pregio risultano - si annota in proposito - i rilievi svolti dal Tribunale per sminuire il peso di tale circostanza: "il fatto che la Banca abbia rilasciato il finanziamento previa costituzione di una ipoteca sul cespite immobiliare della società costituisce elemento usuale, se non essenziale, per la concessione di un mutuo fondiario"; "quanto alla concordata (nel contratto di mutuo fondiario) postergazione volontaria dei finanziamenti dei soci erogati alla data di stipula del finanziamento bancario, non solo essa non si è tradotta in una garanzia personale dei soci (che infatti già avevano il finanziamento alla società e si sono limitati a certificare alla Banca che tale finanziamento era destinato all'attività di impresa), ma non costituisce comunque una condizione contrattuale di natura eccezionale o "anomala"".
15.- Il motivo non può essere accolto.
La decisione del Tribunale milanese non merita le critiche che ad essa muove il ricorrente.
Nei fatti, le riportate censure non vengono a incrinare - sotto il profilo della sussunzione - l'idoneità della fattispecie astratta delineata dall'art. 2467 c.c., ad accogliere in sè, e governare, la fattispecie concreta che è qui in giudizio. Nè danno tratto all'effettiva emersione dl un vizio di omesso esame di un fatto, che risulti decisivo per l'esito del giudizio.
16.- Come emerge in modo diretto dal testo dell'art. 2467 c.c., comma 2, a rilevare, al riguardo, è il tempo in cui il finanziamento viene concesso: su questo momento si ferma la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società che riceve il finanziamento (cfr., al riguardo, la pronuncia di Cass., 15 maggio 2019, n. 12994, che discorre di "dies storico statico").
D'altronde, è in questo momento che il socio decide di provvedere al fabbisogno finanziario della società a mezzo di finanziamenti e non già a mezzo di capitale di rischio, così ponendo in essere il comportamento in contrasto con la funzione perseguita dalla norma.
Funzione che consiste - secondo quanto rilevato da questa Corte - "nell'intento di contrastare la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi dei rischi da continuazione dell'attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori" (Cass., n. 12994/2019; Cass., 31 gennaio 2019, n. 3017).
17.- All'enunciazione di questi rilievi di base segue che - per valutare la riconducibilità alla fattispecie normativa dell'art. 2467 c.c. dei finanziamenti soci intervenuti nei primi anni di vita della s.r.l. poi fallita - non si può che fare esclusivo riferimento alla situazione della società che esiste nel momento della avvenuta "concessione" dei medesimi. I versamenti in conto capitale posti in essere negli anni successivi quand'anche provenienti (come nella specie) dallo stesso socio che, in precedenza, aveva provveduto ai finanziamenti - sono comunque dei fatti sopravvenuti: inidonei, in quanto tali, a sprigionare una qualunque forza di tipo, per così dire, "retroattivo" (come inclina a supporre il ricorrente: sopra, nel n. 13.1. e nel n. 13.5.).
Nè ciò comporta - secondo quanto ritiene, per contro, il ricorrente (che stima "complessiva" la sola valutazione compiuta all'esito del ciclo produttivo) - una valutazione parziale ovvero "segmentata" del rapporto corrente tra la misura dell'indebitamento e il patrimonio netto di una società. Come già sopra rilevato, infatti, la disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., è oggettivamente intesa a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione c.d. nominale.
18.- Non risulta condivisibile, dunque, la tesi del ricorrente per cui la valutazione di squilibrio patrimoniale dovrebbe essere "postuma", all'esito del ciclo produttivo dell'impresa (volta a volta) considerata (cfr. sopra, nei nn. 13.2, ultimo capoverso, e 13.4.).
Questa tesi risulta, del resto, sprovvista di appigli normativi: il riferimento al "tipo di attività esercitata dalla società", che si legge nel contesto dell'art. 2467 c.c., comma 2, risulta riferito non già al tempo rispetto al quale la valutazione di squilibrio deve essere effettuata (e cioè alla durata del ciclo produttivo), bensì alla dimensione dello squilibrio in concreto rilevante (alla sua eventuale "eccessività", cioè): per l'appunto (relativamente) variabile a seconda del tipo specifico di impresa nel concreto considerata.
Tra l'altro, la tesi in esame risulta pure confliggere con la natura sostanziale della postergazione delineata nell'art. 2467 c.c., secondo quanto è stato riscontrato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., n. 12994/2019). Che ha appunto chiarito come tale fenomeno venga a incidere sui termini di esecuzione del rapporto negoziale, incidendo sulla stessa esigibilità del credito (con conseguente inapplicazione, altresì, della norma dell'art. 1282 c.c.): nella lettura del ricorrente, per contro, la valutazione di squilibrio potrebbe cadere anche anni dopo l'avvenuta scadenza del finanziamento e/o la richiesta di rientro da parte del socio.
19.- Segue ancora, e in via ulteriore, che la valutazione di squilibrio non risulta suscettibile di essere "rimossa" da fatti successivi (così invece opina il motivo: cfr. sopra, n. 13, primo capoverso; per l'osservazione che (‘"azione postuma non leva... il rilievo quantitativo e qualitativo del pregresso" v. Cass., n. 3017/2019).
Questi ultimi potranno, semmai, portare nel caso la situazione della società verso l'equilibrio economico, come pure sulla linea della capienza patrimoniale della stessa di fronte ai propri debiti (finanziamenti soci compresi). Con la conseguenza, nell'evenienza, che la struttura rimediale della postergazione ex art. 2467 c.c., non troverà spazio e modo per operare: in una simile situazione, è da "ritenere realizzata" - ha sottolineato Cass., n. 12994/2019 - "una situazione di soddisfazione, sia pure "astratta", dei creditori esterni e dunque esistente uno status di regolare esigibilità".
L'intervenuta dichiarazione di fallimento della s.r.l. (*) mostra evidente, peraltro, come nel caso concreto una simile situazione non sia sopravvenuta.
20.- Le precedenti considerazioni mostrano l'irrilevanza per il caso in giudizio delle censure svolte dal motivo riguardo alla disposizione dell'art. 2484 c.c. (sopra, n. 13.5.).
Le stesse dispensano pure dall'esaminare la parte del motivo dedicata all'alternativo presupposto di applicazione dell'art. 2467 c.c., relativo della sussistenza di una "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" (sopra, n. 14).
21.- Il terzo motivo di ricorso assume "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5) ed erronea e/o omessa applicazione dell'art. 1180 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o omessa applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1 ".
Il motivo fa riferimento al credito relativo al rimborso di una serie di pagamenti che R.L.P. assume di avere compiuto e che il Tribunale ha escluso dal passivo (cfr. sopra, in n. 5).
22.1.- Rileva in proposito il ricorrente che l'affermazione del Tribunale - per cui i pagamenti in discorso non hanno avuto "un'adeguata giustificazione giuridica che, anzi l'opponente non sembra neppure essersi premurato di offrire" - è "non corretta in fatto e riconducibile al vizio di omesso esame".
Precisa di avere avuto "cura di dettagliare e di sottoporre al vaglio del Tribunale, con tanto di documenti giustificativi, tutti gli anticipi effettuati dall'amministratore". Anzi, "per agevolare il compito del Tribunale", in sede di ricorso in opposizione "produceva una analisi a campione di alcuni anticipi effettuati dall'ing. Rampazzo, analisi che poteva essere agevolmente proseguita dal Tribunale anche con riferimento a tutti gli altri anticipi".
22.2.- Il motivo prosegue contestando la affermazione del Tribunale per cui parte dei pagamenti in discorso non sarebbero stati inerenti all'attività di impresa della società amministrata da Rampazzo. Tale affermazione - si annota - è "priva di agganci fattuali e di motivazione" e comunque "non è idonea nè sufficiente a giustificare l'esclusione dallo stato passivo degli anticipi".
22.3.- "Quanto alla qualificazione giuridica del titolo restitutorio" - si assume altresì, sempre in critica alla motivazione del decreto - "i medesimi documenti versati agli atti ne attestavano la natura di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c.". Comunque, si conclude, "vale il principio Tura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, che prevede per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite".
23.- Il motivo non può essere accolto.
Appare opportuno ricordare in proposito che, nel giudizio di opposizione all'esclusione dallo stato passivo, grava sull'opponente l'onere allegare i termini costitutivi della prova pretesa e di fornirne la prova (cfr., per tutte, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4453). Tale onere investe, naturalmente, tanto gli elementi fattuali rilevanti nella specie, quanto quelli di diritto (come segnala la norma dell'art. 99 L. Fall., comma 2, n. 3, l'opponente ha, tra l'altro, l'onere di esporre "i fatti e... gli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione").
Nel caso qui in esame, il Tribunale ha in particolare focalizzato la propria decisione di esclusione della pretesa sulla ravvisata circostanza dell'assenza di una "adeguata giustificazione giuridica".
E' dunque senz'altro da escludere l'ammissibilità del motivo nella parte in cui non propriamente evoca vizio di omesso esame di fatto decisivo per l'esito del giudizio.
24.- La valutazione di non sufficiente indicazione (e poi prova) del titolo giuridico della pretesa avanzata da R.L.P., che è stata compiuta dal Tribunale, appare, d'altro canto, senz'altro corretta.
In effetti, il ricorrente non va oltre la segnalazione di avere indicato, in sede di ricorso per opposizione, la disposizione dettata dall'art. 1180 c.c.
Tale norma, peraltro, si limita a indicare che la prestazione eseguita dal terzo vale (salvo eccezione) come "adempimento" di quanto dovuto dal debitore. La stessa, dunque, esaurisce la propria portata nello stabilire l'efficacia liberatoria per il debitore della prestazione eseguita dal terzo e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
Nulla dice la norma dell'art. 1180 c.c., sulla tipologia e contenuti concreti del rapporto c.d. interno, come corrente tra solvens e debitore, che qui viene invece in rilievo. Lo stesso, perciò, non può non trovarsi che fuori di essa.
25.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.
Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, essendo il fallimento rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell'art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020.