Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24162 - pubb. 11/09/2020

Cessione del credito e spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione

Appello Perugia, 03 Agosto 2020. Pres. Claudia Matteini. Est. Zanetti.


Contratto Bancario – Cessione del credito – Criteri spostamento luogo dell’adempimento dell’obbligazione – Art. 20 c.p.c. – Art. 1182 c.c.

Contratto Bancario – Cessione del credito e cessione del contratto – Criteri di distinzione – Art. 1260 c.c. – Art. 1406 c.c.



Qualora la banca creditrice ceda il proprio credito pecuniario ad una società finanziaria, la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione in favore del domicilio o della sede della cessionaria, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, in quanto il debitore non può risentire di un negozio al quale è in realtà estraneo. (Olga Tanza) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Olga Tanza


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